Approfondimenti
02 Sull’efficientamento della macchina amministrativa
È assunto oramai acquisito che una delle principali cause d’incaglio dei procedimenti amministrativi sia da individuare nella cosiddetta fright sign: la paura della firma. Smarrito in una selva oscura di leggi, regolamenti, direttive, delibere, circolari, decreti, pareri, linee guide, interpretazioni prevalenti, contro-interpretazioni minoritarie, il funzionario è consegnato alla certezza di violare prima o poi qualche norma e finire nelle grinfie della giustizia anche se in perfetta buona fede.

C’è chi prima di sottoscrivere un qualsiasi atto pretenderebbe di assimilare l’intero canone giuridico sul tema; sennonché, plagiando un grande comico napoletano, va eccepito che il funzionario che compulsa i codici è uno, mentre quelli che li ritoccano sono migliaia, condannando anche il più zelante alla paralisi operativa. Altri al contrario scalpitano, perché vorrebbero agire e sono disposti ad assumersi il rischio di violare qualche codicillo per un fine superiore, confidando nel fatto che: chi volete che se ne accorga? Se ne accorgono i colleghi del primo gruppo i quali – in virtù dello strumento del whistle blowing che ha introdotto nella pubblica amministrazione il cosiddetto protocollo iscariota – denunciano in forma anonima gli impiegati più temerari e ne estinguono l’intraprendenza.
È possibile uscire da questo vicolo cieco?
La risposta è affermativa: esiste un modo per affrancare i funzionari pubblici dalla paura della firma.
L’idea è talmente semplice che il solo esporla mi mette in imbarazzo; perché equivale a dare dell’inetto alla moltitudine di professoroni saccentelli che per decenni si sono cimentati nella ricerca di soluzioni. Ve la enuncio come nuovo articolo del Testo unico sul pubblico impiego.
“Tutti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; tutti i dipendenti di ogni ordine e grado – con la sola eccezione delle impiegate in stato di gravidanza e i dializzati – sono vincolati, con la ricorrenza di una volta all’anno, a scontare quindici giorni naturali e consecutivi di carcere preventivo. Il periodo di detenzione potrà andare in continuità con le ferie, mentre, nel caso dei recidivi che si risposano in seconde nozze, coinciderà con il congedo matrimoniale”.
Lo scopo della previsione normativa è di cumulare i giorni e costituire per ogni dipendente un piccolo tesoretto penale che s’accresca con il progredire del periodo di servizio. Nel caso in cui un funzionario dovesse commettere una violazione e gli fosse inflitta una condanna, avrà la possibilità di scontare i giorni accumulati fino a quel momento. Viceversa, per coloro i quali al termine della propria carriera non siano incorsi in alcuna sanzione, il tempo trascorso dietro le sbarre gli consentirà di andare in pensione anticipata con tutti gli onori.
Utenti on-line
Ci sono attualmente 5 Users Online