Stato d’eccezione

a cura di Vittorio Alfieri

È un concetto di natura giuridica espresso dal politologo Carl Schmitt tra la prima e la secondo guerra mondiale che nell’opera Teologia politica, del 1922, nell’incipit asserisce “Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione”. Definito anche “Stato totale per energia”, secondo Schmitt deve avere le seguenti caratteristiche: Popolo ripartito per ordine etnico; partito che deve essere organo vitale del popolo appartenente a quello Stato; Stato, entità formale in cui si vuol esercitare l’idea nella realtà.

Giova rammentare che il tedesco aderì con alterne fortune,con il regime instaurato dal nazismo, ma comunque sempre fedele al Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori. Del pensiero se ne è occupato la filosofia politica, riflettendo sugli usi e gli abusi.

Tra gli esponenti si rammentano la germanica Hannah Arendt e i docenti universitari Giorgio Agamben e Massimo Cacciari. L’italiano Agamben lo delucida nel saggio, Lo stato d’eccezione. Homo Sacer II, per il quale in un’insicurezza generalizzata, in parte finanche sincera, parzialmente seminata e coltivata strumentalmente, che si realizza lo “stato di eccezione”, inteso come la sospensione dell’ordine giuridico vigente, questo per lo speculatore non deve lasciare il lettore indifferente, perché l’eccezione tende a consolidarsi in una prassi normalizzata, tramutando la straordinarietà in ordinarietà e configurando così l’esito, davvero paradossale, di una transizione senza fine, che si trasforma in un sistema diverso.

Per questa ragione, Nicole Questiaux -politica- e Leandro Despouy -giurista- , hanno stabilito le regole d’applicazione: Principio di legalità, proclamazione, notifica,temporalità, minaccia eccezionale, proporzionalità, non discriminazione, compatibilità, concordanza e complementarità delle diverse norme del diritto internazionale.

In ossequio al pensiero di Hegel che afferma nel Lineamenti di filosofia del diritto: “La scienza filosofica del Diritto ha per oggetto l’Idea del Diritto, cioè il concetto del Diritto e la realizzazione di questo concetto”, i precetti elencati sono stati e sono oggetto di speculazione.

Indubitabile che il momento storico relativo alla pandemia ha fatto e sta facendo dibattere sulla materia.
L’avvento del Covid-19 ha generato la dichiarazione di uno ‘stato d’eccezione ‘ per ragioni sanitarie, che non ha creato nessun ‘vulnus democratico’ e non scomodando l’Atene della Grecia classica nel VI secolo a.C., si riporta l’idea di un filosofo del diritto e della politica Norberto Bobbio: “Penso che sia necessario dare una definizione minima di democrazia, attribuendo al suo concetto alcuni caratteri specifici sui quali possiamo essere tutti d’accordo e per dare una definizione minima di democrazia bisogna dare una definizione puramente procedurale definendo la democrazia come un metodo per prendere decisioni collettive. Si chiama gruppo democratico quello in cui valgono almeno queste due regole per prendere decisioni collettive: la prima è che tutti partecipano alle decisioni direttamente o indirettamente e la seconda è che la decisione viene presa dopo una libera discussione a maggioranza”.
Lo “stato d’eccezione” è tale e se non lo resta, diventa altro.